Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: controlli antimafia

Ci riferiamo al D.Lgs. n. 159/2011, art. 83 “Ambito di applicazione della documentazione antimafia”.
Il comma 1 indica - come soggetti tenuti ad acquisire la documentazione antimafia relativa alla controparte destinataria di appalti, subcontratti ecc.. - “Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici … gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici”.
Al comma 3 è previsto che la documentazione antimafia non sia comunque richiesta:
“a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1;”
“b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all’art.67”
Fatta questa premessa e considerando il caso di affidamento di un appalto - svolto nell’alveo del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – da parte di un Concessionario di servizi pubblici nei confronti di un Operatore economico che si configuri, a sua volta, come Società commerciale CONTROLLATA dallo Stato o altro ente pubblico, SI CHIEDE, stante la predetta natura giuridica dell’affidatario se debba ritenersi integrata in automatico la fattispecie di esclusione dalle verifiche antimafia di cui al predetto comma 3 lettera a) oppure se tale esclusione possa derivare solo dall’avvenuta dimostrazione di sussistenza delle condizioni previste al comma 3 lettera b).
Si CHIEDE altresì se si integra una delle suddette fattispecie di esclusione dalle verifiche antimafia ove, più semplicemente, l’Operatore economico affidatario sia Società PARTECIPATA dallo Stato o altro ente pubblico.

Come si verifica l'art. 80 comma 2 primo periodo per importi inferiori ai 150.000?
Dalla lettura del D.lgs 159/2011 parrebbe che da 0 a 150.000 non debbano essere richieste nè la comunicazione nè l'informazione antimafia, ma ai fini delle verifiche di cui all'art. 80 per l'affidamento di servizi /lavori inferiori a tale importo come ci si deve comportare?

Argomenti:

Nella considerazione che questa stazione appaltante deve procedere ad avviare una procedura sopra soglia per la quale si deve procedere alla comunicazione ex art. 95, comma 3, del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159 ma, dovendo l'esecuzione del contratto svilupparsi su più province sul territorio nazionale si richiede un autorevole parere su quale prefetto deve essere informato della stessa se tutti quanti o solo quello della sede della stazione appaltante.
Nel ringraziare anticipatamente per il supporto si porgono cordiali saluti.

Argomenti:

L’art. 80 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito per brevità C.c.p.) indica anche i “Cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, …” fra i soggetti d’impresa che, se interessati dalle situazioni di cui ai commi 1 e 2, determinano l’esclusione del concorrente dalla gara.
L’art. 80 c.2 del C.c.p. indica, quali situazioni ostative, quelle previste dall’art. 67 e dall’art. 84 c.4 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. (queste ultime verificabili con l’INFORMAZIONE antimafia).
Il D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., all’art. 85 “Soggetti sottoposti alla verifica antimafia”, individua a sua volta – ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater - i soggetti d’impresa da sottoporre a verifica antimafia e – al comma 3 - dispone che “L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater”.
Premesso quanto sopra e ritenuto che - per effetto di quanto disposto dall’art. 80 commi 2 e 3 del C.c.p. - l’INFORMAZIONE antimafia deve necessariamente ricomprendere anche i soggetti “Cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, …”, SI CHIEDE se detta verifica debba essere estesa o meno anche ai familiari conviventi del “Cessato”.

Ho aggiudicato una gara per un importo compreso nel range 150.000,00 e 214.999,00 oltre IVA. Al contratto sono stati allegati gli esiti regolari relativi al possesso dei requisiti ex art 80 (casellario giudiziale, Sanzioni Amministrative, DURC, regolarità fiscale, Annotazioni riservate, ottemperanza alla legge degli invalidi ) nonché la Comunicazione antimafia. Poiché la fornitura è ancora in atto , il Collegio dei Revisori dei Conti ha chiesto una nuova Comunicazione antimafia, in quanto a loro parere la Comunicazione era scaduta (decorsi sei mesi). L'amministrazione sostiene che la Comunicazione (ed anche L'informativa antimafia) vada richiesta solo prima della stipula del contratto, nonché in caso di modifica della composizione societaria ed eventualmente in presenza di particolari situazioni di cui è eventualmente venuta a conoscenza l'Amministrazione. Si segnala che tale rilievo è stato verbalizzato dal Collegio dei Revisori dei Conti Nel ringraziare, si porgono cordiali saluti Salvatore Orfano Cell 347 1780417 Poiché i documenti richiesti ex art. 80 hanno tutti una validità di sei mesi (eccetto il DURC che è di 4 mesi) diversamente dovremmo ogni sei mesi richiedere tutte le verifiche ex articolo 80.